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Radioamatori, modifiche, sanzioni, autorizzazioni e marchio CE… un pò di chiarezza!

Cari amici e colleghi,

voglio portare alla vostra attenzione una parte della normativa che riguarda le sanzioni amministrative legate alle modifiche sulle radio con marchio CE.

Nel documento, redatto dall’ispettorato territoriale Emilia Romagna del MISE, si è inteso affrontare l’argomento con un approccio non meramente ricognitivo e con qualche attenzione alle situazioni nuove o problematiche. Le principali fonti normative a il documento fa riferimento, sono ovviamente quelle dell’Ordinamento italiano, anche se non mancano rinvii a norme o raccomandazioni internazionali. Le principali norme italiane considerate sono : − Legge 24 novembre 1981, n. 689 ( Violazioni amministrative) − D. Lgs. vo 9 maggio 2001 n.269 s.m.i. (Immissione sul mercato delle apparecchiature) − DM 13 novembre 2008, s.m.i. ( Piano Nazionale di Ripartizione Frequenze ) S.O. 255 alla GU n. 273 del 21-11-2008 − DM 28 maggio 2003 , s.m.i. ( Accesso radio a servizi pubblici Internet) − D.Lgs.vo 1 agosto 2003, n.259 s.m.i. ( Codice delle Comunicazioni elettroniche) − DM 10 gennaio 2005 , s.m.i. ( Interfacce radio regolamentate)

In particolare per i radioamatori, si sottolinea:

2) – Attività senza assegnazione di frequenza e senza protezione dai disturbi generati da altri utenti delle stesse bande, ma con protezione da quelli provenienti da altre bande, sotto le condizioni del PNRF.

Si tratta sostanzialmente dei Radioamatori.
Le autorizzazioni sono a titolo oneroso con contributi annuali simbolici di modestissima entità ( per controllo, verifica e protezione).

III) – Per apparecchiature funzionanti nelle bande di frequenza definite “ad uso collettivo e senza protezione ” ai sensi del D.Lgs.vo 259/03 art.104 comma 1 lett. c) punto 2) ( radioamatori) o definite di “libero uso” , la protezione da disturbi non è garantita.

La protezione può avvenire solo come conseguenza della repressione di una violazione, posta in essere dal disturbante, che comporti il sequestro con spegnimento della sua apparecchiatura, ex lege 689/81.

Marchio CE

11 – VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

L’eventuale violazione delle norme comporta l’avvio del procedimento previsto dalla legge 689/81, con l’applicazione delle sanzioni individuate dal D.Lgs.vo 259/03 per le autorizzazioni e dal D.Lgs.vo 269/01 per le apparecchiature. L’accertamento della violazione e l’eventuale contestazione e/o sequestro cautelare sono di competenza sia all’Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico che della Polizia della comunicazioni. L’irrogazione della sanzione ed la confisca delle apparecchiature sono attribuite al Direttore dell’Ispettorato territoriale, in funzione di Autorità amministrativa ai sensi della legge 689/81. I controlli tecnici sulle apparecchiature sequestrate possono essere eseguiti dagli stessi Ispettorati (DM 275/02 art.5) o dall’Istituto Superiore delle Comunicazioni (ISCTI) o da privati “ laboratori di prova accreditati ” su incarico dell’organo accertatore. La norma prevede che comunque possono essere utilizzate soltanto apparecchiature regolarmente immesse sul mercato europeo ai sensi del D.Lgs.vo 269/01 ( Marcatura CE + Dichiarazione di conformità alla Direttiva 99/05/CE + notifica di immissione sul mercato – a cura del fabbricante o responsabile – nei casi previsti), costruite secondo norme armonizzate o meno (in quest’ultimo caso vi sarà il coinvolgimento di un Organismo Notificato) dall’Unione Europea, ma soprattutto esercite senza apporto di modifiche.

L’apporto di modifiche (da chiunque introdotte) genera apposite sanzioni pecuniarie, poiché fa decadere la conformità dell’apparecchiatura ai requisiti essenziali (unica eccezione i Radioamatori che possono modificare anche le apparecchiature
acquistate e marcate CElimitatamente a quelle a loro destinate ed operanti nelle bande riservate all’attività di radioamatore) .

73 de IZ0RIN – Alex

fonte:  MISE Ispettorato territoriale Emilia Romagna file: 4_5942835725081772103

Art. 141 – Calamità – contingenze particolari

Lo sapevate che i singoli radioamatori o gruppi di stazioni anche non raccolti in associazioni, possono essere attivati in caso di calamità o contingenze particolari per effettuare particolari collegamenti senza essere parte della Protezione Civile?

1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.

Cosa ne pensate? Mi piacerebbe conoscere i vostri commenti.

Regolarizzare un nodo echolink e un hot-spot D-Star/DMR o richiedere il nominativo per un ponte radio.

Conseguimento dell’autorizzazione generale e nominativo per stazione ripetitrice automatica non presidiata, analogica o numerica, ad uso radioamatoriale e per Radiofaro (art. 143 del Codice delle Comunicazioni e art. 10 dell’Allegato 26 al Codice).

Alcuni Ispettorati Territoriali, equiparano una radio connessa alla rete internet ad un radiofaro, per stare più tranquilli, se avete installato un nodo echolink o un hot-spot D-star/DMR, vi consiglio di richiedere questa autorizzazione. Il mio nodo echolink, IZ0RIN-L, e autorizzato sulla frequenza 144.525 con subtono 67 nella zona di Albano Laziale con nominativo IZ0RIN/B.

Le autorizzazioni ed i nominativi dei ponti ripetitori radioamatoriali possono essere richiesti senza oneri, sia da ogni associazione di radioamatori legalmente costituita (art. 143, comma 1) sia da ciascun soggetto in possesso dell’autorizzazione generale di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato 26, compilando apposita dichiarazione e scheda tecnica (sub Allegato H di cui all’art. 10, comma 1, dell’Allegato n. 26). Le richieste vanno indirizzate al Ministero, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e Radiodiffusione (Divisione II) e le autorizzazioni possono avere una durata massima di dieci anni.
Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici, che si intendono effettuare, devono essere preventivamente comunicate al Ministero, il quale formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all’interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione e scheda tecnica, per la nuova autorizzazione.

Riguardo all’installazione e all’esercizio di una stazione di radiofaro ad uso radioamatoriale (art. 143, comma 2), l’interessato deve essere in possesso del nominativo di stazione radioelettrica di cui all’articolo 139, assegnato dall’Ispettorato territoriale competente.
Egli è soggetto alla sola comunicazione, da fare sia all’Ispettorato medesimo sia alla Direzione Generale del Ministero, della propria volontà di utilizzare la stazione come radiofaro, identificandola con il predetto nominativo di stazione seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2001506:radioamatori

Vuoi richiedere un nominativo speciale per un evento importante? Ecco come!

Modalità per conseguire il nominativo speciale temporaneo per manifestazioni di natura radiantistica e per contest internazionali (art. 144 del Codice).

Nell’esercizio dell’attività radioamatoriale, particolare importanza riveste l’attribuzione del “nominativo speciale” che viene scelto dall’Amministrazione tra i seguenti prefissi predefiniti: “II”, “IO”, “IR” e “IB” , salvo “IY” usato dalle stazioni commemorative Marconiiane.
Tali nominativi sono attribuiti dal Ministero ai titolari di stazione di radioamatore esclusivamente in occasione di manifestazioni a carattere radiantistico nazionale ed internazionale o di gare di rilevanza internazionale, denominate tecnicamente “contest”,  per la stretta durata delle stesse.
Pertanto i richiedenti, nella domanda da presentare in bollo senza prestampati, debbono adeguatamente illustrare le caratteristiche e la rilevanza nazionale o internazionale della manifestazione oltreché la durata della medesima.
Le denominazioni dei Contest e le relative date, per i quali possono essere rilasciati nominativi speciali vengono annualmente prefissati dall’Amministrazione.

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2001506:radioamatori