Art. 141 – Calamità – contingenze particolari

Lo sapevate che i singoli radioamatori o gruppi di stazioni anche non raccolti in associazioni, possono essere attivati in caso di calamità o contingenze particolari per effettuare particolari collegamenti senza essere parte della Protezione Civile?

1. L’Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall’articolo 134.

Cosa ne pensate? Mi piacerebbe conoscere i vostri commenti.

4 commenti su “Art. 141 – Calamità – contingenze particolari”

  1. Sarebbe opportuno approfondire, anche perché sono convinto
    che se io iz0iwv vado dal mio sindaco, a chiedergli di questo lui sicuramente non ne sa nulla.

    1. Infatti, Roberto. Giusta osservazione.
      Sarebbe auspicabile che ogni comune approntasse un registro dei radioamatori e CB presenti sul proprio territorio.
      Sappiate poi che il codice penale, in casi particolari, tipo il c.d. “stato di necessità”, prevede l’impunibilità di chi commette reato, all’art. 54:

      « Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. »

      1. E aggiungo un quesito, per chi mi saprà rispondere (male che va contatto uno dei miei amici avvocati, HI).
        Se l’art. 141 recita “oltre i limiti stabiliti dall’art.134”, e quest’ultimo articolo dice, al comma 3, “L’attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell’allegato n. 26”, potrebbe essere che l’autorità preposta autorizzi il radioamatore a trasmettere con potenze superiori a quelle consentite e su frequenze diverse da quelle previste “dal presente Capo” e dall’Allegato 26? Secondo me si… Ma mi informo meglio… E invito chi legge a fare altrettanto. 😉

        1. In caso di reale e comprovata necessità e non avendo a disposizione alcun tipo di comunicazione alternativa e/o tradizionale, dove sono in gioco una o più vite umane, possono essere bypassate tutte le regole. Nessun giudice potrà mai condannare qualcuno che salva una vita. Nel caso dei radioamatori è consentito usare qualsiasi frequenza, comprese quelle riservate alle Forze dell’Ordine.

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